Art. 91 · Eccezioni

Art. 91

Eccezioni

In vigore dal 26 giu 2013
Eccezioni 1.   Le quote in imprese non contemplate all', paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) tali quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'; b) la detenzione di tali quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno; c) tali quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui. 2.   Le quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all', paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'.
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