Art. 453

Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito Gli enti che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti: a) le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l'entità ricorre alla compensazione; b) le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali; c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente; d) le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito; e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati; f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB ma che non forniscono stime interne delle LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili; g) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all'.
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Art. 453 Regolamento (UE) 2013/575 — Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito | Portale Normativo