Art. 452

Uso del metodo IRB per il rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Uso del metodo IRB per il rischio di credito Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo IRB pubblicano le informazioni seguenti: a) l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione; b) la spiegazione e l'esame: i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni, ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, iii) del processo di gestione e di riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità; c) la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni: i) amministrazioni centrali e banche centrali, ii) enti; iii) imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati, iv) crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all', paragrafi da 1 a 4; v) strumenti di capitale; d) i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all'. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti utilizzano stime interne delle LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti non utilizzano tali stime; e) per ciascuna delle classi di esposizioni, amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale, distribuite su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti indicano: i) le esposizioni totali, compresi, per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati; e per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere; ii) il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione; iii) per gli enti che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni; f) per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di classi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato); g) le rettifiche di valore su crediti specifiche effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), come le rettifiche differiscono rispetto al passato; h) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente ha registrato tassi di default più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media); i) le stime dell'ente rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv)), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv)). Se del caso, gli enti scompongono ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne delle LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio di cui al presente articolo; j) per tutte le categorie di esposizioni specificate all' e per tutte le categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all', paragrafi da 1 a 4: i) per gli enti che utilizzano stime interne delle LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, le LGD e la PD media ponderata per l'esposizione in percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie; ii) per gli enti che non utilizzano stime interne delle LGD, la PD media ponderata per l'esposizione percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie. Ai fini della lettera c), la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, delle LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di default, così come prevista all', laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti. Ai fini della lettera j), la localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie è negli Stati membri in cui gli enti sono stati autorizzati e negli Stati membri o paesi terzi in cui gli enti operano tramite una succursale o una filiazione.
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