Art. 321

Requisiti qualitativi

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti qualitativi I requisiti qualitativi di cui all', paragrafo 2, sono i seguenti: a) il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio; b) l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo; c) l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive; d) il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità; e) l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni; f) i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed effettiva; g) i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente sono trasparenti e accessibili.
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Art. 321 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti qualitativi | Portale Normativo