Art. 312
Autorizzazione e notifica
In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione e notifica
1. Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti soddisfano i criteri di cui all', oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui agli della direttiva 2013/36/UE Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne informano le autorità competenti.
Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale", purché siano rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 2, e all'.
2. Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli e quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui agli della direttiva 2013/36/UE e al titolo VII, capo 3, sezione II, di tale direttiva.
Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di autorizzazione alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei loro modelli di metodi avanzati di misurazione.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione,
b)
le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione;
c)
le modalità della notifica di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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