Art. 312

Autorizzazione e notifica

In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione e notifica 1.   Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti soddisfano i criteri di cui all', oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui agli della direttiva 2013/36/UE Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne informano le autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale", purché siano rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 2, e all'. 2.   Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli e quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui agli della direttiva 2013/36/UE e al titolo VII, capo 3, sezione II, di tale direttiva. Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di autorizzazione alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche. 3.   Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei loro modelli di metodi avanzati di misurazione. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione, b) le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione; c) le modalità della notifica di cui al paragrafo 3. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 312 Regolamento (UE) 2013/575 — Autorizzazione e notifica | Portale Normativo