Art. 313

Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

In vigore dal 26 giu 2013
Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati 1.   Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 2.   Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 3.   Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo; b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
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Art. 313 Regolamento (UE) 2013/575 — Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati | Portale Normativo