Art. 313 · Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

Art. 313

Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

In vigore dal 26 giu 2013
Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati 1.   Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 2.   Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 3.   Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo; b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-313