Art. 321
Requisiti qualitativi
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti qualitativi
I requisiti qualitativi di cui all', paragrafo 2, sono i seguenti:
a)
il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio;
b)
l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo;
c)
l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive;
d)
il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità;
e)
l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni;
f)
i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed effettiva;
g)
i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente sono trasparenti e accessibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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