Art. 323

Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio 1.   Le autorità competenti autorizzano gli enti a riconoscere l'effetto delle assicurazioni, previo il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove gli enti possano dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio. 2.   L'assicuratore è autorizzato a esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di un'ECAI che l'ABE ha deciso di associare alla classe di merito di credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti in virtù del titolo II, capo 2. 3.   L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti rispettano tutte le seguenti condizioni: a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente adotta scarti di garanzia appropriati rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a novanta giorni, è previsto uno scarto di garanzia pari al 100 %; b) la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di novanta giorni per la disdetta del contratto; c) la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti; d) il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo; e) l'assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita ad un terzo indipendente che soddisfi i criteri di idoneità fissati al paragrafo 2; f) lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato. 4.   La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o scarti di garanzia sull'ammontare della polizza in questione, tutti i seguenti elementi: a) la durata residua della polizza assicurativa, se inferiore ad un anno; b) i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno; c) il grado di incertezza associato ai rimborsi nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative. 5.   La riduzione dei requisiti in materia di fondi propri derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20 % del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.
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Art. 323 Regolamento (UE) 2013/575 — Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio | Portale Normativo