Art. 241

Derivati su crediti di tipo "Nth-to-default"

In vigore dal 26 giu 2013
Derivati su crediti di tipo "Nth-to-default" Qualora sia l'n-esimo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per i default da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 default. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso conformemente al presente capo. Gli enti calcolano l'importo n-esimo più basso come indicato nell', lettere a) e b). Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito. Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, lettera d).
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Art. 241 Regolamento (UE) 2013/575 — Derivati su crediti di tipo "Nth-to-default" | Portale Normativo