Art. 216

Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti 1.   I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all' e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono: i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore, ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi, iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti; b) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante: i) gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile; ii) è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio; c) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione; d) sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio; e) l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione; f) l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio. Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all', paragrafo 2. 2.   Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante; b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.
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Art. 216 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti | Portale Normativo