Art. 243

Cartolarizzazione tradizionale

In vigore dal 26 giu 2013
Cartolarizzazione tradizionale 1.   L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi; b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all', paragrafo 1, lettera k). 2.   Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi: a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione; b) in assenza di posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi. 3.   Ai fini del paragrafo 2, per posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni verso la a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4: a) nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1; b) nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2. 4.   In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti autorizzano gli enti cedenti a considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione è concessa soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio; b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente. 5.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione; b) le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati; c) i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente; d) l'ente cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni; e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) non contiene clausole che, a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento corrisposto agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate; ii) non contiene clausole che accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante; iii) chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni verso la cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali è eccezionale e può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato; f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti: i) è esercitabile a discrezione dell'ente cedente; ii) è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %; iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito. 6.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE riesamina l'attuazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri e, entro il 31 dicembre 2017, fornisce alla Commissione un parere sulla necessità o meno di una norma tecnica vincolante.
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