Art. 239
Valutazione della protezione
In vigore dal 26 giu 2013
Valutazione della protezione
1. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile.
2. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:
dove:
CVA
=
il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all', paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;
t
=
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all', oppure il valore di T se inferiore;
T
=
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all', o cinque anni, se il primo valore è superiore;
t*
=
0,25.
Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all', paragrafo 5.
3. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:
dove:
GA
=
G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;
G*
=
l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;
t
=
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all', oppure il valore di T se inferiore;
T
=
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all', o cinque anni, se il primo valore è superiore;
t*
=
0,25.
Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-239