Art. 239

Valutazione della protezione

In vigore dal 26 giu 2013
Valutazione della protezione 1.   Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile. 2.   Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula: dove: CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all', paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione; t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all', oppure il valore di T se inferiore; T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all', o cinque anni, se il primo valore è superiore; t* = 0,25. Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all', paragrafo 5. 3.   Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula: dove: GA = G* corretto per eventuali disallineamenti di durata; G* = l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta; t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all', oppure il valore di T se inferiore; T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all', o cinque anni, se il primo valore è superiore; t* = 0,25. Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
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Art. 239 Regolamento (UE) 2013/575 — Valutazione della protezione | Portale Normativo