Art. 237

Disallineamento di durata

In vigore dal 26 giu 2013
Disallineamento di durata 1.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile. 2.   In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: a) la sua durata originaria è inferiore a un anno; b) l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all', paragrafo 3.
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Art. 237 Regolamento (UE) 2013/575 — Disallineamento di durata | Portale Normativo