Art. 146
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
In vigore dal 26 giu 2013
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
a)
presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;
b)
dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Storico versioni
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