Art. 146 · Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Art. 146

Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

In vigore dal 26 giu 2013
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi: a) presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente; b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-146