Art. 145

Esperienza precedente all'uso del metodo IRB

In vigore dal 26 giu 2013
Esperienza precedente all'uso del metodo IRB 1.   Un ente che chieda l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo IRB. 2.   Un ente che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione. 3.   Se, dopo l'autorizzazione iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating è esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.
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Art. 145 Regolamento (UE) 2013/575 — Esperienza precedente all'uso del metodo IRB | Portale Normativo