Art. 4

Misure tecnologiche di protezione

In vigore dal 24 giu 2013
Misure tecnologiche di protezione 1.   In deroga all’, paragrafo 1, non è richiesta la notifica di una violazione dei dati personali a un abbonato o ad altra persona interessata se il fornitore ha dimostrato in modo convincente all’autorità nazionale competente di avere utilizzato adeguate misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi. 2.   I dati sono considerati incomprensibili se: a) sono stati crittografati in modo sicuro mediante un algoritmo standardizzato, la chiave utilizzata per decifrarli non è stata compromessa nell’ambito di una violazione della sicurezza ed è stata generata in modo tale da non poter essere individuata con i mezzi tecnologici disponibili da qualcuno che non sia autorizzato ad accedervi; o b) sono stati sostituiti dal loro valore hash calcolato mediante una funzione di hash con chiave crittografica normalizzata, la chiave utilizzata per l’hashing dei dati non è stata compromessa nell’ambito di una violazione della sicurezza ed è stata generata in modo tale da non poter essere individuata con i mezzi tecnologici disponibili da qualcuno che non sia autorizzato ad accedervi. 3.   La Commissione, dopo aver consultato le autorità nazionali competenti tramite il gruppo dell’articolo 29, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione e il Garante europeo della protezione dei dati, può pubblicare un elenco indicativo delle misure tecnologiche di protezione adeguate di cui al paragrafo 1, in base alle prassi attuali.
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