Art. 2

Notifica all’autorità nazionale competente

In vigore dal 24 giu 2013
Notifica all’autorità nazionale competente 1.   Il fornitore notifica all’autorità nazionale competente tutte le violazioni di dati personali. 2.   Il fornitore notifica all’autorità nazionale competente la violazione di dati personali entro un termine di 24 ore a partire dal rilevamento della violazione, ove possibile. Il fornitore include nella propria notifica all’autorità nazionale competente le informazioni di cui all’allegato I. La constatazione di una violazione di dati personali è considerata avvenuta se il fornitore ha acquisito elementi sufficienti, relativi a un incidente di sicurezza che ha compromesso dati personali, a giustificare una notifica a norma del presente regolamento. 3.   Qualora le informazioni di cui all’allegato I non siano interamente disponibili e occorrano ulteriori indagini sulla violazione di dati personali, il fornitore è autorizzato a trasmettere all’autorità nazionale competente una notifica iniziale entro 24 ore a partire dal rilevamento della violazione. Questa notifica iniziale all’autorità nazionale competente contiene le informazioni di cui alla sezione 1 dell’allegato I. Non appena possibile, e al massimo entro tre giorni dalla notifica iniziale, il fornitore trasmette all’autorità nazionale competente una seconda notifica. Questa seconda notifica contiene le informazioni di cui alla sezione 2 dello stesso allegato e, se necessario, aggiorna le informazioni già fornite. Il fornitore che, malgrado le indagini effettuate, non sia in grado di fornire tutte le informazioni entro tre giorni dalla notifica iniziale, notifica tutte le informazioni di cui dispone entro tale termine e presenta all’autorità nazionale competente una giustificazione motivata per la notifica tardiva delle informazioni residue. Non appena possibile, il fornitore notifica all’autorità nazionale competente tali informazioni residue e, se necessario, aggiorna le informazioni già fornite. 4.   L’autorità nazionale competente mette a disposizione di tutti i fornitori stabiliti nello Stato membro interessato uno strumento elettronico sicuro per la notifica delle violazioni di dati personali nonché informazioni sulle procedure di accesso e di uso di tale strumento. Se necessario, la Commissione organizza riunioni con le autorità nazionali competenti per facilitare l’applicazione della presente disposizione. 5.   Quando la violazione di dati personali riguarda abbonati o altre persone provenienti da uno Stato membro diverso da quello dell’autorità nazionale competente a cui la violazione di dati personali è stata notificata, l’autorità nazionale competente ne informa le altre autorità nazionali interessate. Per facilitare l’applicazione della presente disposizione, la Commissione redige e mantiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali competenti e di punti di contatto adeguati.
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