Art. 3
Notifica all’abbonato o ad altra persona
In vigore dal 24 giu 2013
Notifica all’abbonato o ad altra persona
1. Quando la violazione di dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona, in aggiunta alla notifica di cui all’ il fornitore comunica l’avvenuta violazione anche all’abbonato o all’altra persona.
2. L’eventualità che una violazione di dati personali possa pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di un’altra persona è valutata tenendo conto, in particolare, delle seguenti circostanze:
a)
la natura e il contenuto dei dati personali interessati, in particolare qualora essi riguardino informazioni finanziarie, categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, nonché dati relativi all’ubicazione, file di connessione a Internet, cronologie di navigazione in rete, dati relativi alla posta elettronica ed elenchi dettagliati delle chiamate;
b)
le probabili conseguenze della violazione di dati personali per l’abbonato o l’altra persona interessata, in particolare nel caso in cui la violazione possa comportare furto o usurpazione di identità, danni fisici, disagio psicologico, umiliazione o danni alla reputazione; nonché
c)
le circostanze della violazione di dati personali, in particolare nel caso in cui i dati siano stati rubati o se il fornitore è a conoscenza del fatto che i dati sono in possesso di un terzo non autorizzato.
3. La notifica all’abbonato o all’altra persona è effettuata senza indebito ritardo dopo la scoperta della violazione di dati personali, secondo quanto previsto all’, paragrafo 2, terzo comma. Tale notifica è indipendente dalla notifica della violazione di dati personali all’autorità nazionale competente, di cui all’.
4. Il fornitore include nella propria notifica all’abbonato o altra persona interessata le informazioni di cui all’allegato II. La notifica all’abbonato o all’altra persona è espressa in modo chiaro e facilmente comprensibile. Il fornitore non si serve della notifica come mezzo per promuovere o pubblicizzare servizi nuovi o aggiuntivi.
5. In circostanze eccezionali, qualora la notifica all’abbonato o all’altra persona possa mettere a rischio il corretto svolgimento dell’indagine sulla violazione di dati personali, il fornitore è autorizzato, previo accordo dell’autorità nazionale competente, a ritardare la notifica all’abbonato o all’altra persona fino a quando la suddetta autorità ritenga possibile notificare la violazione di dati personali conformemente al presente articolo.
6. Il fornitore notifica all’abbonato o all’altra persona la violazione di dati personali facendo ricorso a mezzi di comunicazione che consentano un rapido recapito delle informazioni e la cui sicurezza sia garantita con le tecnologie più avanzate. Le informazioni relative alla violazione si limitano alla violazione stessa e non sono associate ad informazioni di altro tipo.
7. Il fornitore legato da un rapporto contrattuale diretto all’utilizzatore finale che, malgrado i ragionevoli sforzi profusi, non sia in grado di individuare entro il termine di cui al paragrafo 3 tutte le persone che potrebbero essere lese dalla violazione di dati personali, può informare tali persone entro lo stesso termine attraverso annunci pubblicitari nei principali mezzi di comunicazione nazionali o regionali negli Stati membri interessati. Tali annunci sono corredati delle informazioni riportate nell’allegato II, se necessario in forma sintetica. In tal caso, il fornitore continua a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per identificare tali persone e notificare loro quanto prima le informazioni di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:611:oj#art-3