Art. 5
Ricorso a un altro fornitore
In vigore dal 24 giu 2013
Ricorso a un altro fornitore
Qualora per poter fornire una parte dei servizi di comunicazione elettronica si faccia ricorso a un altro fornitore che non ha un legame contrattuale diretto con gli abbonati, questo altro fornitore informa immediatamente il fornitore che lo ha ingaggiato in caso di violazione di dati personali.
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