Art. 4
In vigore dal 18 giu 2013
All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 867/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).
(*4)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2013:565:oj#art-4