Art. 5

In vigore dal 18 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5). (*5)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;" 2) nell’appendice 3 dell’allegato I A, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.»; 3) nell’allegato I B, parte A, la seconda frase del punto 3 è sostituita dalla seguente: «Per i vini di cui trattasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione, preventivamente e in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le informazioni tecniche necessarie, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti.»; 4) nell’allegato I C, il secondo comma del punto 3 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri comunicano tali deroghe alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»
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Art. 5 Regolamento (UE) 2013/565 | Portale Normativo