Art. 2

Notifiche

In vigore dal 18 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 273/2008 è così modificato: 1) l’articolo 19 è soppresso; 2) è inserito il seguente articolo 19 bis: «Articolo 19 bis Notifiche Le notifiche di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’allegato III C sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). (*2)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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Art. 2 Regolamento (UE) 2013/565 — Notifiche | Portale Normativo