Art. 2
Notifiche
In vigore dal 18 giu 2013
Il regolamento (CE) n. 273/2008 è così modificato:
1)
l’articolo 19 è soppresso;
2)
è inserito il seguente articolo 19 bis:
«Articolo 19 bis
Notifiche
Le notifiche di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’allegato III C sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).
(*2)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2013:565:oj#art-2