Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 giu 2013
All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 867/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4). (*4)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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