Art. 13

Rimborso degli importi pagati per le domande respinte prima o durante la convalida oppure ritirate durante la valutazione

In vigore dal 18 giu 2013
Rimborso degli importi pagati per le domande respinte prima o durante la convalida oppure ritirate durante la valutazione 1.   L’Agenzia rimborsa il 90 % dell’importo tariffario riscosso se la domanda di approvazione di un principio attivo oppure la domanda di autorizzazione di un biocida, presentata in conformità, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, oppure la domanda di modifica minore o maggiore di un biocida è respinta prima o durante la fase di convalida. 2.   L’Agenzia rimborsa il 75 % dell’importo tariffario riscosso se la domanda di approvazione di un principio attivo o la domanda di autorizzazione di un biocida, presentata in conformità, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, oppure la domanda di modifica minore o maggiore di un biocida è ritirata prima che l’autorità di valutazione competente abbia trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione. L’importo riscosso non è rimborsato se la domanda è ritirata dopo che l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione. 3.   Le modalità di rimborso al pagatore dell’importo restante sono fissate dal direttore esecutivo dell’Agenzia e pubblicate sul sito web dell’Agenzia.
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