Art. 12
Rimborso degli importi pagati in eccesso
In vigore dal 18 giu 2013
Rimborso degli importi pagati in eccesso
1. Le modalità di rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa sono fissate dal direttore esecutivo dell’Agenzia e pubblicate sul sito web dell’Agenzia.
Pur tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 200 EUR e il pagatore non ha espressamente chiesto un rimborso, l’importo in eccesso non è rimborsato.
2. Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso e non rimborsati come anticipi di futuri pagamenti all’Agenzia.
Storico versioni
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