Art. 10

Data del pagamento

In vigore dal 18 giu 2013
Data del pagamento 1.   Salvo disposizione contraria, il pagamento delle tariffe è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l’Agenzia comunica la fattura. 2.   La data alla quale l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’Agenzia è considerata la data alla quale è stato eseguito il pagamento. 3.   Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia sufficientemente documentato che il pagatore ha ordinato il bonifico sul conto bancario indicato nella fattura entro il termine previsto. La conferma dell’ordine di bonifico emesso dall’ente finanziario è considerata prova sufficiente.
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