Art. 9
Identificazione del pagamento
In vigore dal 18 giu 2013
Identificazione del pagamento
1. Ogni pagamento reca come riferimento, nell’apposito campo, il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti di cui all’, paragrafo 3.
2. I pagamenti di cui all’, paragrafo 3, recano come riferimento, nell’apposito campo, l’identità del/degli appellante/i e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.
3. Se non è possibile stabilire l’oggetto a cui è destinato il pagamento, l’Agenzia fissa un termine entro il quale il pagatore deve comunicarle per iscritto tale oggetto. Se l’Agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento non è considerato valido e l’importo è rimborsato al pagatore.
Storico versioni
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