Art. 7
Riduzioni tariffarie
In vigore dal 18 giu 2013
Riduzioni tariffarie
1. Sono concesse riduzioni delle tariffe spettanti all’Agenzia, secondo quanto indicato nella tabella 2 dell’allegato I e nella tabella 2 dell’allegato II, alle PMI stabilite nell’Unione.
2. Sono concesse riduzioni tariffarie per le domande di approvazione, rinnovo dell’approvazione o iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di un principio attivo, solo se il principio attivo non è candidato alla sostituzione.
3. Sono concesse riduzioni tariffarie per le domande di autorizzazione di un biocida o rinnovo dell’autorizzazione di un biocida solo se il prodotto non contiene un principio attivo candidato alla sostituzione.
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