Art. 14

Rimborso dei relatori

In vigore dal 18 giu 2013
Rimborso dei relatori I membri del comitato sui biocidi che agiscono in veste di relatori sono rimborsati mediante gli importi tariffari pagati, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 2, alle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono in veste di autorità di valutazione competente.
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