Art. 8
Valutazione della conformità ai requisiti
In vigore dal 15 mag 2013
Valutazione della conformità ai requisiti
1. Gli Stati membri designano un organismo nazionale competente per valutare se i fornitori di servizi, gli operatori delle aree di parcheggio e gli operatori stradali rispettano i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7. L’organismo deve essere imparziale e indipendente da tali soggetti.
Due o più Stati membri possono designare un comune organismo regionale competente per valutare il rispetto di tali requisiti nei propri territori.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’organismo designato.
2. Tutti i fornitori di servizi presentano agli organismi designati una dichiarazione relativa alla propria conformità ai requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.
La dichiarazione contiene i seguenti elementi:
a)
i dati sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, compresa la percentuale dei parcheggi registrati nel servizio d’informazione, raccolti a norma dell’;
b)
i mezzi di diffusione dei servizi d’informazione agli utenti;
c)
la copertura dei servizi d’informazione dinamici sulle aree di parcheggio sicure;
d)
la qualità e la disponibilità delle informazioni fornite, del punto di accesso alle informazioni e il formato in cui tali informazioni sono fornite.
3. Gli organismi designati ispezionano in modo casuale la correttezza delle dichiarazioni di una serie di fornitori di servizi e operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati e chiedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7.
La qualità del servizio può essere valutata anche utilizzando i pareri degli utenti.
Ogni anno gli organismi designati comunicano alle autorità nazionali competenti le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:885:oj#art-8