Art. 8 · Valutazione della conformità ai requisiti

Art. 8

Valutazione della conformità ai requisiti

In vigore dal 15 mag 2013
Valutazione della conformità ai requisiti 1.   Gli Stati membri designano un organismo nazionale competente per valutare se i fornitori di servizi, gli operatori delle aree di parcheggio e gli operatori stradali rispettano i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7. L’organismo deve essere imparziale e indipendente da tali soggetti. Due o più Stati membri possono designare un comune organismo regionale competente per valutare il rispetto di tali requisiti nei propri territori. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’organismo designato. 2.   Tutti i fornitori di servizi presentano agli organismi designati una dichiarazione relativa alla propria conformità ai requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7. La dichiarazione contiene i seguenti elementi: a) i dati sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, compresa la percentuale dei parcheggi registrati nel servizio d’informazione, raccolti a norma dell’; b) i mezzi di diffusione dei servizi d’informazione agli utenti; c) la copertura dei servizi d’informazione dinamici sulle aree di parcheggio sicure; d) la qualità e la disponibilità delle informazioni fornite, del punto di accesso alle informazioni e il formato in cui tali informazioni sono fornite. 3.   Gli organismi designati ispezionano in modo casuale la correttezza delle dichiarazioni di una serie di fornitori di servizi e operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati e chiedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7. La qualità del servizio può essere valutata anche utilizzando i pareri degli utenti. Ogni anno gli organismi designati comunicano alle autorità nazionali competenti le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.
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