Art. 6
Diffusione delle informazioni
In vigore dal 15 mag 2013
Diffusione delle informazioni
I fornitori di servizi che raccolgono informazioni in un luogo specifico devono indicare:
—
almeno le due successive aree di parcheggio sicure lungo un corridoio per circa 100 chilometri,
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la disponibilità di parcheggi in una zona prioritaria almeno nelle due aree di parcheggio successive per circa 100 chilometri.
La diffusione di informazioni deve rispettare la convenzione di Vienna, qualora uno Stato membro ne sia firmatario. Il dispositivo a bordo del veicolo deve disporre di una solida interfaccia uomo-macchina per evitare di distrarre e affaticare il conducente.
Gli operatori delle aree di parcheggio e/o i fornitori di servizi comunicano agli utenti il lancio di nuovi servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure mediante i mezzi di comunicazione che ritengono appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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