Art. 7

Gestione della qualità

In vigore dal 15 mag 2013
Gestione della qualità Gli operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento della situazione dell’area di parcheggio, compresa la chiusura, al punto di accesso nazionale o internazionale e alle autorità nazionali. Per ogni nuova zona prioritaria tutti gli operatori pubblici e privati delle aree di parcheggio garantiscono l’affidabilità delle informazioni. A tal fine effettuano controlli periodici sui dispositivi di rilevamento, compreso il calcolo della differenza tra i dati visualizzati e la reale disponibilità di parcheggi. Tali informazioni devono essere valutate a norma dell’.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2013/885 — Gestione della qualità | Portale Normativo