Art. 89

Sostituzione di tCER e lCER

In vigore dal 2 mag 2013
Sostituzione di tCER e lCER 1.   Se una tCER o lCER deve essere sostituita mentre è detenuta nel registro dell’Unione, lo Stato membro interessato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, chiede il trasferimento di un’unità Kyoto dal proprio registro PK al conto di deposito della Parte pertinente contenuto nel registro dell’Unione. 2.   Una lCER scaduta non è considerata ai fini della determinazione del valore di adempimento in conformità dell’.
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