Art. 88

Adeguamenti

In vigore dal 2 mag 2013
Adeguamenti 1.   Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell’ della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all’ del presente regolamento che comporti un aumento dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro. 2.   Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell’ della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all’ del presente regolamento che comporti un aumento dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.
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