Art. 74

Creazione di AEA

In vigore dal 2 mag 2013
Creazione di AEA 1.   All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA un quantitativo di AEA pari alla somma delle quote di emissioni annuali, determinate dalle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 2, e dell’ della decisione n. 406/2009/CE, per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento. 2.   L’amministratore centrale provvede affinché, all’atto della creazione, il registro dell’Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Creazione di AEA (Art. 74 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo