Art. 74
Creazione di AEA
In vigore dal 2 mag 2013
Creazione di AEA
1. All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA un quantitativo di AEA pari alla somma delle quote di emissioni annuali, determinate dalle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 2, e dell’ della decisione n. 406/2009/CE, per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento.
2. L’amministratore centrale provvede affinché, all’atto della creazione, il registro dell’Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.
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