Art. 15

Modifiche minori

In vigore dal 18 apr 2013
Modifiche minori 1.   Previo parere favorevole dell’Agenzia, le modifiche minori relative a un prodotto con autorizzazione dell’Unione possono essere applicate in qualsiasi momento successivo alla messa a disposizione del parere dell’Agenzia alla Commissione nel quadro del registro per i biocidi a norma dell’, paragrafo 4. 2.   Qualora la proposta di una modifica minore del prodotto sia stata respinta dalla Commissione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il titolare dell’autorizzazione cessa di applicare la modifica proposta entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione. 3.   Le modifiche minori relative a un prodotto con autorizzazione degli Stati membri possono essere applicate in qualsiasi momento successivo al momento in cui lo Stato membro di riferimento ha messo a disposizione l’accordo nel quadro del registro per i biocidi a norma dell’, paragrafo 7.
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