Art. 17

Monitoraggio continuo dell’applicazione delle modifiche

In vigore dal 18 apr 2013
Monitoraggio continuo dell’applicazione delle modifiche Su richiesta di uno Stato membro, dell’Agenzia o della Commissione, nonché al fine di monitorare i biocidi immessi sul mercato, i titolari di un’autorizzazione forniscono senza indugio all’autorità richiedente tutte le informazioni relative all’applicazione di una determinata modifica.
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Monitoraggio continuo dell’applicazione delle modifiche (Art. 17 Regolamento (UE) 2013/354) — Testo vigente | Portale Normativo