Art. 17
Monitoraggio continuo dell’applicazione delle modifiche
In vigore dal 18 apr 2013
Monitoraggio continuo dell’applicazione delle modifiche
Su richiesta di uno Stato membro, dell’Agenzia o della Commissione, nonché al fine di monitorare i biocidi immessi sul mercato, i titolari di un’autorizzazione forniscono senza indugio all’autorità richiedente tutte le informazioni relative all’applicazione di una determinata modifica.
Storico versioni
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