Art. 14

Modifiche amministrative relative ai prodotti

In vigore dal 18 apr 2013
Modifiche amministrative relative ai prodotti 1.   Le modifiche amministrative di cui alla sezione 2 del titolo 1 dell’allegato possono essere applicate in qualsiasi momento prima dell’espletamento delle procedure di cui agli . Le modifiche amministrative di cui alla sezione 1 del titolo 1 dell’allegato possono essere applicate non prima della data in cui lo Stato membro, o la Commissione in caso di modifica di un prodotto con autorizzazione dell’Unione, approva esplicitamente la modifica oppure, se la data è precedente, trascorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica presentata ai sensi degli . 2.   Qualora una delle modifiche di cui al paragrafo 1 sia respinta, il titolare dell’autorizzazione cessa di applicare la modifica in questione entro i trenta giorni successivi alla notifica della decisione da parte degli Stati membri interessati o, in caso di modifica di un prodotto autorizzato dall’Unione, da parte della Commissione.
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Modifiche amministrative relative ai prodotti (Art. 14 Regolamento (UE) 2013/354) — Testo vigente | Portale Normativo