Art. 6

Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi

In vigore dal 22 mar 2013
Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi Lo Stato membro che sospetti che i prelievi di cui all’ non sono stati pagati per un determinato prodotto ne informa la Croazia affinché adotti le misure del caso.
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Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/286) — Testo vigente | Portale Normativo