Art. 7
Prova del mancato pagamento delle restituzioni
In vigore dal 22 mar 2013
Prova del mancato pagamento delle restituzioni
I prodotti la cui dichiarazione di esportazione in paesi terzi è accettata dalla Croazia nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se tale restituzione è stata fissata in conformità dell’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), purché sia accertato che non sono già state versate restituzioni all’esportazione per i medesimi prodotti o per i loro componenti.
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