Art. 5

Scorte nazionali di sicurezza

In vigore dal 22 mar 2013
Scorte nazionali di sicurezza Le scorte di cui all’, paragrafo 4, e all’ non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dalla Croazia. La Croazia informa la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:286:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo