Art. 5
Scorte nazionali di sicurezza
In vigore dal 22 mar 2013
Scorte nazionali di sicurezza
Le scorte di cui all’, paragrafo 4, e all’ non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dalla Croazia. La Croazia informa la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento dell’Unione.
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