Art. 3

Prelievi a carico dei detentori di prodotti in libera pratica

In vigore dal 22 mar 2013
Prelievi a carico dei detentori di prodotti in libera pratica 1.   Fatto salvo l’allegato IV, sezione 3, lettera a), dell’atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, la Croazia riscuote prelievi a carico dei detentori di eccedenze di prodotti in libera pratica al 1o luglio 2013. 2.   Al fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, la Croazia tiene conto: a) delle medie delle scorte disponibili nel periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2013; b) dell’andamento dei flussi commerciali nel periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2013; c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze. La nozione di «eccedenza» si applica ai prodotti importati in Croazia o originari della Croazia nonché ai prodotti che si trovano al di fuori del territorio doganale della Croazia, ma sono destinati al mercato croato. La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1o luglio 2013. 3.   L’importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il dazio all’importazione applicabile nell’Unione in conformità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), compresi eventuali dazi addizionali applicabili il 30 giugno 2013, e il dazio all’importazione applicabile in Croazia alla medesima data, maggiorata del 20 %. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale della Croazia. 4.   La Croazia procede senza indugio a un inventario delle scorte esistenti al 1o luglio 2013. A tal fine può avvalersi di un sistema di identificazione dei detentori di eccedenze, basato sull’analisi dei rischi, che tenga conto dei seguenti criteri: a) tipo di attività del detentore; b) capienza dei magazzini; c) volume di attività. La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, le misure attuate prima dell’adesione per evitare l’accumulo di scorte a fini speculativi in vista dell’adesione, in particolare per sorvegliare e scoprire i flussi di importazione di prodotti che rischiano più di altri di essere accumulati a questo scopo. La Croazia notifica alla Commissione, entro il 31 marzo 2014, l’entità delle eccedenze per prodotto, esclusi i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all’. 5.   Se un codice NC si riferisce a più prodotti per i quali il dazio all’importazione di cui al paragrafo 3 non è identico, l’inventario delle scorte di cui al paragrafo 4 è effettuato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti soggetti a un dazio all’importazione diverso.
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