Art. 5

In vigore dal 13 mar 2013
1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati al capitolo 7 della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento. 2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione: a) le norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1; b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1; c) gli organismi designati per espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità in relazione ai casi specifici di cui al paragrafo 1.
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