Art. 2

In vigore dal 13 mar 2013
1.   La STI si applica al sottosistema «materiale rotabile — carri merci», di cui al punto 2.7 dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE. 2.   La STI si applica ai carri merci con una velocità massima di esercizio pari o inferiore a 160 km/h e un carico massimo per asse pari o inferiore a 25 t. 3.   La STI si applica ai carri merci destinati a operare su uno o più dei seguenti scartamenti nominali: 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. La STI non si applica ai carri merci che operano prevalentemente sullo scartamento da 1 520 mm e che possono occasionalmente essere utilizzati sullo scartamento da 1 524 mm.
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