Art. 4

In vigore dal 13 mar 2013
1.   Per quanto riguarda i «punti in sospeso» di cui all’appendice A della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento. 2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni indicate di seguito, a meno che le stesse non siano già state loro trasmesse a norma della decisione 2006/861/CE della Commissione: a) l’elenco delle norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1; b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell’applicazione di tali norme; c) gli organismi designati per l’espletamento delle procedure di valutazione e di verifica della conformità.
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